FAQ

1) Cos'è il cyberbullismo e chi riguarda?

Per cyberbullismo si intende una serie di prepotenze ripetute e/o illeciti trattamenti di dati personali (anche effettuati una sola volta) che avvengono mediante l’uso della rete a danno di un minorenne.

 

La legge 71/2017 sul cyberbullismo è dedicata agli under 18, ma riteniamo che in molti casi si possa parlare di cyberbullismo (e non di cyberstalking) anche tra adulti.

Il cyberbullismo, infatti, non costituisce una fattispecie di reato penale specifica, ma contiene al suo interno diversi comportamenti potenzialmente perseguibili di fronte a un giudice (vedi domanda 2).

2) Quali comportamenti online caratterizzano il cyberbullismo?

In generale, come riconosciuto a livello internazionale, il cyberbullo (o i cyberbulli) adottano una serie di comportamenti facilmente identificabili come:

  • reiterazione di messaggi online violenti e/o volgari finalizzati a suscitare odio nei confronti della vittima (cd. hate speech);
  • molestie, come l’invio ripetuto di messaggi minacciosi o contenenti insulti, ma anche minacce di morte;
  • denigrazione e diffamazione per danneggiare pubblicamente la reputazione della vittima, sia essa effettuata via e-mail, con messaggistica istantanea, gruppi su social network, pagine dedicate, post pubblici ecc.;
  • sostituzione di persona, cioè quando l’identità della vittima viene derubata per spedire messaggi a suo nome o pubblicare testi dal contenuto offensivo;
  • inganno finalizzato ad ottenere la fiducia della vittima per ottenere sul web delle informazioni, dei video o delle immagini per poi pubblicarle o condividerle con altri attraverso la rete;
  • diffusione di dati personali in rete senza il consenso della vittima o a sua insaputa. Per dato personale si intende qualunque informazione che si riferisce a una persona identificata o che, grazie alla combinazione di più informazioni, diventa identificabile;
  • diffusione di dati sensibili in rete. Per dato sensibile si intende qualunque dato personale relativo all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche e all’appartenenza sindacale. Rientrano tra i dati sensibili i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, ma anche i dati genetici e quelli biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona;
  • diffusione di immagini o materiale pornografico che ritraggono la vittima. Attenzione! La diffusione di immagini o video che ritraggono un minore nudo o durante atti sessuali costituiscono un reato penale molto grave, legato alla pedopornografia.

 

Secondo la legge sul cyberbullismo (l. 71/2017), dedicata esclusivamente ai minori, per «cyberbullismo» si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“.

3) Quali altri fenomeni digitali sono oggetto dell'attività del CNAC?

Il CNAC non segue solo il cyberbullismo, ma si occupa anche di altre tematiche legate ad un uso scorretto o patologico del web:

 

  • sextortion e revenge porn
  • adescamento di minori (grooming)
  • diritto penale minorile
  • istigazione alla magrezza (thinspiration)
  • sfide pericolose (challenges) o autolesive
  • web reputation (reputazione online)

 

Il Centro realizza consulti legali, ricerche e attività formative correlate a questo tipo di fenomeni, includendole tra le sue attività principali.

4) Cosa può fare il CNAC per le vittime di cyberbullismo o altri fenomeni digitali?

Il CNAC offre supporto di primo consulto legale gratuito, in modo da permettere alle vittime di cyberbullismo, alle loro famiglie o ai loro insegnanti, di essere nella condizione di conoscere e poter esercitare i propri diritti per difendersi degli attacchi del cyberbullo.

 

Innanzitutto, se il cyberbullo agisce tramite Facebook o Youtube, segnala i contenuti che ti riguardano usando gli strumenti descritti qui: SEGNALA. I social network faranno in modo di rimuoverli.

Se la segnalazione ai social network non ha alcun effetto o se il cyberbullo continua con i suoi comportamenti nonostante le tue segnalazioni, allora CONTATTACI.

 

Dove necessario, il CNAC mette a disposizione anche:

  • un servizio di raccordo tra la vittima e gli eventuali provider coinvolti (social network, piattaforme di condivisione, motori di ricerca ecc.);

oppure

  • la promozione di incontri conciliativi informali per la rimozione delle situazioni dannose promuovendo un incontro fra il cyberbullo e la vittima, finalizzato alla conclusione di un accordo per rimuovere la condotta nociva ed eventualmente risarcire il danno arrecato, senza ricorrere allo strumento giurisdizionale;

oppure

  • in accordo con il segnalante, o la sua famiglia se minorenne, la denuncia alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate, nonché, a partire dal 25 maggio 2018, anche attività di rappresentanza in giudizio pro bono su mandato delle vittime di illeciti trattamenti di dati a norma dell’art. 80 del Regolamento 2016/679(UE);

oppure

5) Quali sono le attività formative svolte dal CNAC (Cyber coaching)?

Il CNAC offre alle scuole, ai genitori e ai gruppi di professionisti una formazione dall’approccio legale combinata all’ambito educativo, psicologico e psicopatologico chiamata “Cyber coaching”, grazie alla partecipazione dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza e a quella di esperti sociologi, tecnici e rappresentanti delle istituzioni (es. MIUR, Garante privacy ecc.)

 

Il nostro obiettivo è aiutare gli adulti e i giovani a comprendere le nuove tecnologie per favorire la prevenzione di eventuali abusi, fenomeni dannosi e agevolare la conoscenza degli strumenti (anche tecnologici) per tutelarsi.

 

Siamo a disposizione di gruppi di genitori, scuole e aziende per offrire veri e propri corsi di cyber coaching e contribuire alla formazione di ragazzi, genitori e corpo docente nei luoghi a loro più familiarima lo facciamo anche in modalità virtualegrazie alla nostra pagina Facebook su cui trasmettiamo le dirette organizzate assieme a Facebook e Microsoft e i nostri vari progetti di educazione digitale (articoli, workshop, infografiche ecc)!

 

Per avere informazioni sul cyber coaching a scuola, in azienda o in altre sedi, contattaci all’indirizzo segreteria@anticyberbullismo.it

Per seguire le nostre attività digitali visita la pagina Facebook cliccando qui: https://www.facebook.com/CNACitalia/

6) Chi può chiedere aiuto al CNAC?

Al CNAC possono chiedere aiuto:

– le vittime di cyberbullismo di tutte le età (per saperne di più, leggi le rispose alle domande 3), 4) e 7);

– le famiglie delle vittime (per maggiori informazioni, leggi la risposta alla domanda 8);

– i cyberbulli che non sanno come rimediare alle proprie azioni (per capire meglio, leggi la domanda 10)

– i conoscenti (insegnanti, allenatori, amici ecc.) che conoscono la vittima e, se minorenne, devono interagire con i suoi genitori (vedi la domanda 9)

7) Se hai meno di 18 anni e i tuoi genitori non sanno che sei vittima di cyberbullismo o di fenomeni correlati, cosa puoi fare?

Per i minori di 18 anni: la regola generale è quella di chiedere il tuo permesso per coinvolgere anche un genitore o un adulto (fratello maggiorenne, insegnante, nonno ecc.) che possa assisterti mentre ti confronti con gli esperti del CNAC. Ricorda che parlarne con qualcuno della tua famiglia o con un docente, può aiutarti a gestire e risolvere la situazione.

 

Ricordiamo, comunque, che ai sensi del Considerando 38 del Regolamento Generale europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), “Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore“.

8) Cosa può fare il CNAC per le famiglie delle vittime di cyberbullismo?

Il CNAC offre alle famiglie delle vittime una prima sommaria valutazione legale del fatto per illustrare gli strumenti giuridici a disposizione per contrastare le violenze subite.

Dove necessario, il CNAC metterà a disposizione:

  • un servizio di raccordo tra la vittima e gli eventuali provider coinvolti (social network, piattaforme di condivisione, motori di ricerca ecc.);

oppure

  • la promozione di incontri conciliativi informali per la rimozione delle situazioni dannose promuovendo un incontro fra il cyberbullo e la vittima (anche con le rispettive famiglie), finalizzato alla conclusione di un accordo per rimuovere la condotta nociva ed eventualmente risarcire il danno arrecato, senza ricorrere allo strumento giurisdizionale;

oppure

  • in accordo con la persona che esercita la potestà genitoriale sul minore, la segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate, nonché, a partire dal 25 maggio 2018, anche attività di rappresentanza in giudizio pro bono su mandato delle vittime di illeciti trattamenti di dati a norma dell’art. 80 del Regolamento 2016/679(UE);

oppure

9) Cosa puoi fare se sai che qualcuno che conosci è vittima di cyberbullismo?

Innanzitutto, se qualcuno che conosci è vittima di cyberbullismo su Facebook o YouTube, segnala i contenuti dannosi con i metodi descritti qui: SEGNALA.

 

Se a seguito delle tue segnalazioni il cyberbullo continua a perseguitare la vittima, chiedile di contattarci o parla di noi alla sua famiglia e faremo del nostro meglio per aiutarla.

10) Cosa può fare il CNAC per i cyberbulli?

Il CNAC promuove incontri conciliativi informali fra il cyberbullo e la vittima, per la rimozione delle situazioni dannose e per raggiungere un accordo per rimuovere la condotta nociva ed eventualmente risarcire il danno arrecato, senza ricorrere allo strumento giurisdizionale.

11) Come si contatta il CNAC?

Per contattare il CNAC usa uno dei metodi descritti qui: CONTATTI.

12) Cosa succede dopo aver contattato il CNAC con una e-mail o una telefonata?

Dopo averci contattati (a prescindere che tu sia la vittima, un familiare o il cyberbullo), il CNAC ti proporrà di concordare un appuntamento di persona o da remoto (ad esempio via Skype) con uno dei nostri legali.

 

Durante l’incontro concordato (gratuito), potrai spiegare a un nostro legale cosa sta succedendo.

 

Dopodiché, verrai ricontattato dal CNAC per concordare un secondo incontro (di persona o da remoto) con l’avvocato, che ti illustrerà la situazione dal punto di vista legale e ti spiegherà le possibili soluzioni percorribili (gratuito).

13) Esiste una legge sul cyberbullismo?

Sì, si tratta della l. 71/2017 relativa alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo. Se vuoi saperne di più e capire cosa prevede il disegno di legge, leggi la risposta alla domanda 14.

14) Cosa prevede la legge sul cyberbullismo?

Le principali novità introdotte dal disegno di legge sul cyberbullismo sono le seguenti:

 

 

DEFINIZIONE LEGISLATIVA DI CYBERBULLISMO – Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo, con cui si indica «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»

 

OSCURAMENTO DEI CONTENUTI – Chi è vittima di cyberbullismo sopra i 14 anni, o il genitore del minore, può chiedere al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se questi non provvede entro 48 ore, l’interessato (vittima o genitore) può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

 

DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA – Oltre all’organizzazione di attività di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, in ogni scuola tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni o percorsi rieducativi per il cyberbullo.

 

AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE – In assenza di una querela o di una denuncia, è applicabile al cyberbullo, che ha almeno 14 anni, la procedura di ammonimento, consistente in un’ammonizione formale da parte del questore che convocherà il minore insieme a un genitore.

 

PIANO D’AZIONE E MONITORAGGIO – Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una raccolta di dati per il monitoraggio del fenomeno. Del tavolo faranno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking, altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.