Le principali novità introdotte dal disegno di legge sul cyberbullismo sono le seguenti:
DEFINIZIONE LEGISLATIVA DI CYBERBULLISMO – Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo, con cui si indica «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»
OSCURAMENTO DEI CONTENUTI – Chi è vittima di cyberbullismo sopra i 14 anni, o il genitore del minore, può chiedere al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se questi non provvede entro 48 ore, l’interessato (vittima o genitore) può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA – Oltre all’organizzazione di attività di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, in ogni scuola tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni o percorsi rieducativi per il cyberbullo.
AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE – In assenza di una querela o di una denuncia, è applicabile al cyberbullo, che ha almeno 14 anni, la procedura di ammonimento, consistente in un’ammonizione formale da parte del questore che convocherà il minore insieme a un genitore.
PIANO D’AZIONE E MONITORAGGIO – Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una raccolta di dati per il monitoraggio del fenomeno. Del tavolo faranno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking, altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.